Gli elettori non deambulanti che per eventuali difficoltà di accesso ad una sezione con barriere architettoniche possono votare in un'altra sezione priva di barriere archiettoniche esibendo una attestazione rilasciata dai competenti medici dell'ASL, anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti l'impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Ugualmente gli elettori affetti da cecità o altra disabilità che renda necessario l'esercizio del voto con un accompagnatore, devono essere in possesso di una attestazione medica rilasciata dai competenti medici dell'ASL dalla quale risulti l'impedimento ad esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.