Avvisi

Avvisi04/06/2021

Emergenza Covid-19. Domanda per l’assegnazione dei contributi economici secondo quanto previsto dal Decreto Ristori ter

Avviso solidarietà alimentare

Modello di domanda

 

Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’avviso o presso il Comando di Polizia
Municipale a partire dal 07/06/2021 ed entro e non oltre le ore 14 del 21/06/2021

Avvisi18/05/2021

IMU 2021: aliquote e informazioni generali

SI INFORMANO

 i cittadini che entro 16 giugno 2021 deve essere effettuato il versamento della 1° rata o unica soluzione dell’I.M.U. dovuto per l’anno 2021.

Si informa, inoltre, che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07-04-2021 sono state approvate le aliquote per l’applicazione dell’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Abitazione principale di lusso: 6 per mille

Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille

“Beni merce” fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati: 2,5 per mille

Terreni agricoli: ESENTI

Fabbricati gruppo “D” 10,6 per mille

Altri immobili: 10,6 per mille

L’IMU non è  dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e  relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

E’ prevista, invece, una riduzione pari al 50% dell'imu dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata con Stati per i quali é presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, quindi, hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale,  e che sono residenti all'estero.

Nella categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano, come da Risoluzione del DEF n.5/2021, sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale .La definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Dal 2016, la lett. a) inserita nell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.

IMU 2021 connessa a emergenza da COVID-19

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Possono beneficiare dell’esenzione solo le attività svolte in forma di impresa, con la conseguente esclusione dal beneficio per gli immobili gestiti da persona fisica senza alcuna forma imprenditoriale connotata da attribuzione di partita IVA.

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per le annualità 2021 e 2022. (art. 78 comma 3 D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 126).

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

E’necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022):

• indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;

• barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;

• riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

Per ogni necessaria informazione relativa alle aliquote IMU da applicare per l’anno d’imposta 2021, gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi.

 

                   

 

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